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E. La pubblicazione di matrimonio viene sempre fatta

A. Dove viene riconosciuto il matrimonio contratto in Italia

A. Cosa viene richiesto al cittadino straniero?

B. Dove va fatta la richiesta di pubblicazione?

C. Cosa viene regolato nel codice civile?

Il matrimonio contratto in Italia tra stranieri o tra un italiano e uno straniero, anche se è valido per la legge italiana, non necessariamente è valido per la legge dello Stato cui appartiene lo straniero. Alcuni Stati arabi non riconoscono la validità di un matrimonio tra un loro cittadino e uno straniero non musulmano. Dopo che sono stati raccolti tutti i documenti, è necessario fare la richiesta di pubblicazione.

La pubblicazione è prescritta dalla legge e serve per informare tutti i cittadini della volontà di due persone di unirsi in matrimonio, in modo da potersi eventualmente opporre (per es. per bigamia). È l’ufficio matrimoni che espone la pubblicazione in una parte apposita del municipio. Chiunque, libero dal vincolo del matrimonio, decida di sposarsi, può fare richiesta di pubblicazioni.

L’articolo 116 del codice civile regola il matrimonio di uno straniero in Italia con un cittadino italiano o con un altro straniero.

Il cittadino straniero deve presentare una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Stato di provenienza dalla quale risulti che, in base alle leggi di quello Stato, nulla impedisce il matrimonio e che nessuno dei due “promessi sposi” abbia contratto un matrimonio ancora valido.

I due futuri sposi devono fare richiesta presso l’ufficio matrimoni del Comune di residenza di uno dei due e devono richiedere l’appuntamento per il giuramento che precede la pubblicazione con largo anticipo. Per il giuramento non occorre avere il permesso di soggiorno.